Domande frequenti

In Italia è legale per le famiglie decidere di non far frequentare ai propri figli la scuola pubblica, scegliendo invece di affidarsi a strutture private o di provvedere all’istruzione dei propri figli a casa di Stato una volta compiuto il diciannovesimo anno di età.

L’articolo 34 della Costituzione Italiana stabilisce che “L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. È pertanto l’istruzione ad essere obbligatoria, ma non la scuola. Inoltre, all’interno dell’articolo 30 leggiamo: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. L’istruzione dei propri figli è dunque una responsabilità dei genitori dello studente innanzitutto e non dello Stato.

L’istruzione è obbligatoria fino all’età di 16 anni compiuti.

La famiglia che decide di NON affidare l’educazione dei propri figli, in età di obbligo scolastico (ossia fino al sedicesimo anno compiuto) alla struttura pubblica, deve comunicarlo, ogni anno per l’anno scolastico successivo, per iscritto alla direzione didattica della scuola di competenza territoriale. La prima comunicazione scritta deve essere accompagnata da autocertificazione attestante le capacità tecniche e le possibilità economiche dei genitori di assolvere l’obbligo di istruzione dei propri figli. Infatti la scuola pubblica può intervenire con dei controlli se ha forti dubbi sull’assolvimento, da parte dei genitori nei confronti dei propri figli, dell’obbligo di istruzione. Se, nel momento in cui si decide di optare per l’istruzione parentale, affidandosi ad un’istituzione privata oppure optando per l’istruzione a casa, i propri figli avessero già frequentato la scuola tradizionale e risultassero iscritti a qualche scuola pubblica, la procedura prevede il ritiro dall’ultima classe frequentata, o dalla classe che si sta frequentando, e dall’istituto. La comunicazione del ritiro deve essere scritta.

L’Istruzione Parentale può coprire tutti gli anni dell’obbligo scolastico, arrivando fino all’Università.
Al termine di ogni anno scolastico lafamiglia può tuttavia decidere di far rientrare il proprio figlio nel sistema scolastico tradizionale per l’anno scolastico successivo

Per formalizzare il percorso scolastico di uno studente privatista e per stabilire il suo livello di apprendimento anno per anno scolastico, lo studente deve sostenere, al termine di ogni anno scolastico in cui ha deciso di studiare privatamente, i cosiddetti esami di idoneità.
Gli esami di idoneità sono un insieme di prove scritte e orali che prevedono l’accertamento della preparazione dello studente sui programmi ministeriali di tutte le materie relative all’anno scolastico frequentato.
Per quanto riguarda la scuola primaria, il programma didattico di riferimento anno per anno sarà quello della scuola di competenza territoriale in cui lo studente dovrà sostenere gli esami di idoneità.
Per quanto riguarda l’istruzione secondaria superiore, i programmi didattici saranno forniti dalla scuola in cui lo studente decide di proseguire i suoi studi una volta ottenuto il Diploma di Licenza Media e gli esami di idoneità accerteranno la preparazione dello studente su tali programmi, anno dopo anno.

Se l’esito di tali esami è positivo, lo studente formalizza il suo passaggio da una classe a quella successiva.
La richiesta d’esame deve essere presentata alla scuola prescelta in cui lo studente sosterrà gli esami di idoneità. A seconda del percorso di studi che lo studente ha scelto di seguire, entro il mese di aprile deve essere preparato un programma scolastico che sarà allegato alla richiesta d’esame.

Per quanto sia vivamente consigliato formalizzare la carriera scolastica di uno studente privatista di anno in anno, non si è tenuti per legge tenuti a farlo e un privatista potrebbe anche decidere di sostenere, ad esempio, dopo il conseguimento della Licenza Media, direttamente l’esame di Stato una volta compiuto il diciannovesimo anno di età.